Legge 4/2013
Professioni non organizzate in albi e collegi

1. La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di liberta’ di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attivita’ economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita’ riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita’ e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita’, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L’esercizio della professione e’ libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede,
dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilita’ del professionista.

5. La professione e’ esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Testo completo della legge: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg

Cosa è cambiato con questa legge?

In molti stati la Naturopatia viene considerata medicina naturale e corso di laurea mentre in Italia il naturopata si può formare solo in istituiti privati.

Questa legge nasce principalmente per un adempimento europeo nel rispetto della “libera circolazione delle professioni”. Così vengono riconosciute professioni non ancora regolamentate in Italia, dando rilevo alle strutture che attestano le competenze professionali. Gli enti e le associazioni che attestano le competenze promuovono anche i parametri per il riconoscimento effettivo della professione. Questo non crea un distinguo di migliore professionalità ma un’inquadramento legale che porterà a dei registi professionali. Ad oggi esistono molti operatori che lavorano senza aver frequentato alcun corso di formazione, questa legge quindi permette un passo avanti nella tutela del consumatore e spero che nel tempo possa anche dare parametri di qualità ad momento delegati alle associazioni professionali.

Le associazioni di categoria professionale hanno il compito di iscrivere i professionisti a seconda del curriculum con un minimo di ore di formazione che variano da 450 ore per l’operatore olistico a 1500 ore per naturopati e counselor, anche valutando le normi UNI in essere. Inoltre valutano il livello di competenza ed esperienza professionale da professionista a supervisore, fino ai vari livelli di formatore attribuendo il livello nell’attestato d’iscrizione al fine di garantire all’utente la massima chiarezza del servizio erogato. Il professionista, una volta iscritto, ha l’obbligo ai sensi della suddetta legge 4/2013, all’aggiornamento professionale continuo.

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